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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo II - Patrimonio ed inventario

Art. 12 - Valore dei beni inventariati

Ad ogni oggetto inscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

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