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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo II - Patrimonio ed inventario

Art. 13 - Beni esclusi dall'inventario

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.

Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso, gli annuari, i ruoli di anzianità, i Bollettini Ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che, a giudizio del Preside, siano ritenute di valore effimero.

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