IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

_.

Capo II - Patrimonio ed inventario

Art. 16 - Custodia dei beni

La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'azienda o all'istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per il circolo o per l'istituto e per il distretto.

I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi invece, sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico, dal preside, o dal presidente del distretto. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

Quando il direttore didattico, il preside o il presidente del distretto cessa dal suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed il consegnatario subentrante, con l'intervento rispettivamente del presidente del Consiglio di circolo o di istituto o di un funzionario del Provveditorato agli studi.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica è inoltre necessario l'intervento di persona appositamente designata dal Direttore della competente Ragioneria provinciale dello Stato.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.