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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo II - Patrimonio ed inventario

Art. 17 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore didattico o dal preside, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale. Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle stesse collezioni o dei vari lavoratori, la direzione di essa spetta, salvo che il direttore didattico o il preside non ritenga di dover disporre altrimenti, al docente più anziano.

Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l'obbligo di fare la riconsegna al direttore didattico o al preside del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

In caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside fa la ricognizione del materiale alla presenza di un rappresentante degli eredi.

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