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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo IV - Servizio di cassa

Art. 35 - Azienda o istituto cassiere.

Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti del circolo, dell'istituto o del distretto delle condizioni più favorevoli 4 .

Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.

4

V. art. 27, comma 5, del T.U.

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