D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975
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Capo IV - Servizio di cassa
Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti del circolo, dell'istituto o del distretto delle condizioni più favorevoli 4 .
Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.
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V. art. 27, comma 5, del T.U.
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