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D.M. Pubblica Istruzione 28.05.1975

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Capo IV - Servizio di cassa

Art. 44 - Pagamenti del personale

Negli istituti dotati di personalità giuridica al pagamento degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale si provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali, a fianco del cognome e della qualifica di ciascun percipiente, debbono essere specificate le somme dovute, le ritenute che le gravano e la somma netta da pagare. Tali note nominative dovranno essere firmate per quietanza dagli aventi diritto 7 .

Nei casi di contabilità meccanizzata è consentita una diversa procedura di trasmissione all'istituto o azienda cassiere degli elementi indicati nel comma precedente.

I mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo. Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute da imputarsi alle entrate per partite di giro.

I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente all'istituto cassiere, il quale addebiterà all'istituto l'importo lordo delle retribuzioni, accrediterà l'ammontare delle ritenute e pagherà al personale la differenza, cioè l'importo degli emolumenti netti.

7

A decorrere dal 1.9.1995 il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo è disposto dalle Direzioni principali del tesoro (v. art. 23, comma 4, legge 23 dicembre 1994 n. 924).

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