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D.P.R. 25.11.1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16.03.1977, n. 72)

Art. 11 -

Le dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge, il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'Ispettorato del lavoro, che le convalida.

A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

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