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D.P.R. 25.11.1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16.03.1977, n. 72)

Art. 13 -

Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.

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