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D.P.R. 25.11.1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16.03.1977, n. 72)

Art. 8 -

La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.

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