Legge 04.08.1977, n. 517
Titolo I - Scuola elementare
Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente art. 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
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