Legge 04.08.1977, n. 517
Titolo I - Scuola elementare
L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.
Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'art. 2.
Gli emendamenti della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
Nell'attestato il giudizio finale consterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
Le norme di cui all'art. 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.
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