Legge 04.08.1977, n. 517
Titolo III - Norme comuni
Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.
Il periodo effettivo delle lezioni comprende meno 215 giorni esclusi i giorni festivi.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.
Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.
Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.
Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
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