Legge 04.08.1977, n. 517
Titolo III - Norme comuni
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente art. 11.
I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.
Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
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