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Legge 04.08.1977, n. 517

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. (G.U. 18.08.1977, n. 224)

Titolo III - Norme comuni

Art. 15 -

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

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