Legge 04.08.1977, n. 517
Titolo IV - Norme finali e transitorie
All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente art. 7.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.