Legge 09.12.1977, n. 903
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000. 37
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 38
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
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