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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - 4

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

4

Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11.04.2006, n. 198.

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