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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 3 - 5

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6 7 8

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Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11.04.2006, n. 198.

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