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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 6 ter - 25 26

1. I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30.12.1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

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Articolo aggiunto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

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