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Legge 09.12.1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. (G.U. 17.12.1977, n. 343)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 8 - 29 30

Per i riposi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

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Articolo abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

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