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Legge 23.12.1977, n. 937

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 30.12.1977, n. 355)

Art. 5 -

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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