Legge 05.08.1978, n. 468
Titolo I - Bilancio di previsione dello Stato
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione.
Aggiunto dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94.
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