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Legge 05.08.1978, n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (G.U. 22.08.1978, n. 233)

Titolo I - Bilancio di previsione dello Stato

Art. 8 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".

[Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.] 34

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Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

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