Legge 05.08.1978, n. 468
Titolo III - Del rendiconto generale dello Stato
I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio a valore.
Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati
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