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Legge 05.08.1978, n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (G.U. 22.08.1978, n. 233)

Titolo V - Tesoreria degli enti pubblici

Art. 31 - Giacenze di tesoreria delle regioni

Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 luglio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro.

Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale.

Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso la tesoreria regionale.

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