Legge 05.08.1978, n. 468
Titolo V - Tesoreria degli enti pubblici
Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629.
Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.
Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di credito superino, la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.
Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le aziende di credito.
Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'art. 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.
In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente art. 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.
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