Legge 05.08.1978, n. 468
Titolo VI - Disposizioni Finali e Transitorie
Sono soppressi gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'art. 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440.
È abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L'art. 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto".
Il sesto comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, è sostituito dal seguente:
"I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali".
È soppresso l'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo.
È soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.
Al secon
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