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Legge 05.08.1978, n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (G.U. 22.08.1978, n. 233)

Titolo VI - Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 34 - Partecipazione delle regioni

Al terzo comma dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: "del progetto di bilancio di previsione dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato".

Alla fine del terzo comma dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

"Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto.

Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi

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