Legge 21.12.1978, n. 845
1. Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
2. I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
3. Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
4. Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
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