Legge 21.12.1978, n. 845
1. Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.
2. L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale e che cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.
3. I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.
4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.
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