Legge 21.12.1978, n. 845
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente (Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, per le parti disciplinate dal medesimo art. 9.)
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