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D.P.R. 16.01.1978, n. 513

Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato. (G.U. 06.09.1978, n. 249)

Art. 5 -

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade a norma degli articoli 12, settimo comma e 19 terzo comma della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dell'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

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