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C.M. Pubblica Istruzione 27.12.1979, n. 312

Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica.

I - DIRITTO DI ASSEMBLEA

È regolato dall'art. 42 1 del D.P.R. 416. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto 2 .

 

II - OGGETTO DEL DIBATTITO NELL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

L'assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società (art. 43 D.P.R. 416).

Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma "in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" e non per altre finalita.

Altro limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.

 

III - CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO E DATA DELL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO - PREAVVISO ALLE FAMIGLIE

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione, quest'ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43), o del 10% degli studenti (art. 44): il preside è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato studentesco previsto dall'art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si chiarisce che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell'ipotesi in cui sia costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.

La raccolta di firme p

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