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Decreto MPI 09.02.1979

Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale. (G.U. 20.02.1979, n. 50)

Allegato -

I Parte - Caratteri e fini della scuola media

1. Il dettato costituzionale

La Costituzione italiana sancisce all'art. 34 che "l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita" e all'art. 3 che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Al raggiungimento di queste finalità è diretta e ordinata la scuola media nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture, nei suoi contenuti programmatici.

2. Gli interventi legislativi

La scuola media discende da interventi legislativi che appartengono ad un unico disegno riformatore.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo grado.

La legge 16 giugno 1977, n. 348, ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, estendendo in pari tempo l'area delle discipline obbligatorie tutte aventi uguale valore e dignità, e introducendo notevoli innovazioni nella impostazione dell'educazione linguistica, dell'educazione scientifica e dell'educazione tecnica.

La legge 4 agosto 1977, n. 517, ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della scuola media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti valutativi e corrispondenti iniziative di integrazione e di sostegno.

Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozion

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