D.P.R. 19.06.1979, n. 348
Titolo I - Disposizioni generali
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione.
L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente è delegato alla regione per le persone giuridiche che operano nelle materie delegate col presente decreto.
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