D.P.R. 19.06.1979, n. 348
Titolo II - Servizi sociali
Capo IV - Istruzione artigiana e professionale
Oltre alle funzioni amministrative già delegate con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti le attività relative:
a) all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;
c) alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
d) alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;
e) ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
f) all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni.
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