D.P.R. 19.06.1979, n. 348
Titolo II - Servizi sociali
Capo IV - Istruzione artigiana e professionale
Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alla regione ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra la regione e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
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