Legge 11.02.1980, n. 26
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione 1 - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
La legge 25 giugno 1985, n. 333 ha esteso il beneficio ai dipendenti il cui coniuge presti servizio presso soggetti non statali.
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