Legge 11.02.1980, n. 26
Il tempo trascorso in aspettativa concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 2
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
L'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, ha così stabilito: Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
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