Legge 11.07.1980, n. 312
Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.
Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'art. 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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