Legge 11.07.1980, n. 312
Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenza elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche e tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative el
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.