IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 11.07.1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato. (G.U. 12.07.1980, n. 190 - S.O.)

Art. 2 - Qualifiche funzionali

Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenza elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche e tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative el

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.