Legge 11.07.1980, n. 312
Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accetta
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