Legge 11.07.1980, n. 312
A decorrere dal 1º aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda 1 :
ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.
La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.
L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità.
Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3 2 , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (ora art. 396 del T.U.), sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istit
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