Legge 11.07.1980, n. 312
Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi sino alla entrata in vigore della presente legge.
Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.
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