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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo I - Finalità e Caratteristiche generali

Art. 4 - Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

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