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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo I - Finalità e Caratteristiche generali

Art. 7 - Attività formative (Articolo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 10.06.2004, n. 200)

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

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