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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo II - Servizi di prevenzione incendi

Art. 11 - Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, L. 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) [ Lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso ]

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

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