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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo II - Servizi di prevenzione incendi

Art. 14 - Visite tecniche

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:

a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;

d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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