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Documento 29.07.1982

Regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell'art. 2 della legge 18.07.1980, n. 406.

Titolo II - Servizi di prevenzione incendi

Art. 15 - Adempimenti di enti e privati

Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:

1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;

3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

5) [ Numero abrogato dall' art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso ]

Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.

Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certif

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