Documento 29.07.1982
Titolo II - Servizi di prevenzione incendi
Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi
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